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Omega Market

Norme e obblighi

GPSR per chi vende online: le informazioni obbligatorie in ogni scheda prodotto

I quattro gruppi di informazioni che l’art. 19 del GPSR chiede in ogni offerta a distanza, dove trovarli se sei un rivenditore e cosa fare quando arriva un richiamo.

5 minuti di lettura Aggiornata al 22 settembre 2026

In breve

  • Ogni offerta online rivolta a consumatori UE deve mostrare fabbricante con indirizzo postale ed elettronico, persona responsabile UE se il fabbricante è extra-UE, identificazione del prodotto e avvertenze.
  • L’obbligo vale anche per chi rivende prodotti di altri, sul proprio sito e sui marketplace.
  • Dal 16 maggio 2026 le sanzioni italiane sono nel nuovo art. 112 del Codice del consumo (D.Lgs. 78/2026).

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, il **GPSR**, si applica dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la vecchia direttiva. Per chi vende in negozio cambia poco; per chi vende online cambia la scheda prodotto, perché l’**art. 19** elenca le informazioni che l’offerta deve mostrare «in modo chiaro e visibile» prima dell’acquisto.

Molti commercianti l’hanno scoperto quando Amazon ed eBay hanno cominciato a chiedere nuovi campi obbligatori. La regola però vale anche per il proprio sito, e vale per il rivenditore, non solo per chi fabbrica.

01Cosa deve comparire nell’offerta

InformazioneCosa scrivereDove la trovi
FabbricanteNome, ragione sociale o marchio registrato, indirizzo postale ed elettronicoSul prodotto o sulla confezione, obbligatoriamente
Persona responsabile nell’UESe il fabbricante non è stabilito nell’UE: nome e recapiti dell’operatore responsabile stabilito nell’UE (art. 16)Sull’etichetta; se manca, chiedila al fornitore o all’importatore
Identificazione del prodottoTipo, lotto o numero di serie o altro elemento identificativo, e un’immagine del prodottoSulla confezione e sul documento del fornitore
Avvertenze e informazioni di sicurezzaNella lingua del consumatore del Paese in cui vendiSulla confezione e nelle istruzioni del fabbricante
Art. 19 del Reg. (UE) 2023/988.

02Se sei un rivenditore: cosa ti tocca

Il distributore non deve rifare le prove di sicurezza del fabbricante, ma prima di mettere in vendita un prodotto deve verificare che fabbricante e importatore abbiano fatto la loro parte: che sul prodotto ci siano i dati del fabbricante (e dell’importatore o della persona responsabile, se serve), un elemento di identificazione e le istruzioni nella lingua del consumatore.

  1. 1

    Parti dai fornitori

    Chiedi a ciascun fornitore un file con fabbricante, indirizzi, persona responsabile UE e avvertenze per ogni articolo. I distributori seri lo hanno già preparato per i marketplace.

  2. 2

    Registra i dati una volta sola

    Fabbricante e persona responsabile sono gli stessi per decine di prodotti: vanno in un’anagrafica e si collegano ai prodotti, non si ricopiano scheda per scheda.

  3. 3

    Controlla l’etichetta al ricevimento

    Se la merce arriva senza dati del fabbricante o senza avvertenze in italiano, non va messa in vendita: è il controllo che il GPSR chiede al distributore.

  4. 4

    Blocca le schede incomplete

    Un prodotto senza i dati obbligatori non va pubblicato, né sul sito né sui marketplace. Meglio saperlo prima che lo tolga il marketplace.

03Richiami e incidenti: il registro dei clienti serve

Quando un fabbricante richiama un prodotto, il GPSR chiede agli operatori di collaborare e di avvisare direttamente i consumatori che l’hanno comprato, se sono identificabili (artt. 35-36). Online il cliente è sempre identificabile; in negozio lo è se ha usato la tessera fedeltà o ha chiesto la fattura.

In pratica, dato un prodotto e un lotto, devi poter rispondere in pochi minuti alla domanda: *a chi l’ho venduto?* Se l’anagrafica prodotti non tiene il lotto, quella risposta non c’è.

04Le sanzioni in Italia

Il D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78, in vigore dal 16 maggio 2026, ha adeguato il Codice del consumo al GPSR e ha riscritto l’art. 112. Per gli operatori economici che violano gli obblighi del regolamento sono previste sanzioni amministrative che vanno, a seconda della violazione, da 2.500 a 25.000 euro e da 4.000 a 40.000 euro; per chi immette sul mercato prodotti pericolosi la sanzione è penale. Le sanzioni amministrative le irroga la Camera di commercio competente.

Con Omega

Come lo fa Omega Market

  • Un’anagrafica di fabbricanti e persone responsabili UE, collegata ai prodotti: i dati si scrivono una volta sola.
  • La scheda pubblicata online riporta in automatico il blocco con i dati GPSR del prodotto.
  • Prodotto e lotto restano legati alla vendita, online e in negozio con la tessera: in caso di richiamo l’elenco dei clienti da avvisare è pronto.

Tutte le guide di Omega Market

Dubbi

Domande frequenti

Vale anche per i prodotti usati o di seconda mano?
Il GPSR si applica anche ai prodotti usati immessi sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, con eccezioni per gli oggetti venduti come da riparare o da ricondizionare dichiarati come tali. Per l’usato da collezione e per l’antiquariato ci sono esclusioni specifiche.
Il fabbricante è cinese e sull’etichetta non c’è nessun indirizzo europeo. Posso vendere il prodotto?
Un prodotto di un fabbricante extra-UE deve avere un operatore economico responsabile stabilito nell’UE. Se manca, chiedilo al tuo fornitore o importatore; senza, il prodotto non dovrebbe essere venduto.
Devo tradurre le avvertenze se vendo in Germania?
Sì: le informazioni di sicurezza vanno fornite in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori del Paese in cui il prodotto è messo a disposizione.

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